L’eliminazione delle barriere architettoniche rappresenta una necessità sempre più attuale nelle società moderne, perché è ritenuto fondamentale assicurare a chi è affetto da handicap, ridotta capacità motoria, in quanto anziano o malato, una migliore qualità della vita possibile, al pari degli altri cittadini.
Cosa si intende, precisamente, per barriere architettoniche?
E in cosa si concretizzano le azioni volte a rimuoverle?
Dopo aver definito questi termini e inquadrato una panoramica della situazione nel nostro Paese sarà possibile esaminare gli sgravi fiscali attualmente previsti dalla legislazione in favore di chi procede all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Barriere architettoniche: cosa sono e quali sono gli interventi per eliminarle
Si definiscono barriere architettoniche ostacoli o strutture costruttive che limitano o impediscono l’accesso a determinati luoghi o servizi, soprattutto per i soggetti caratterizzati da ridotte capacità di deambulazione.
Uno degli esempi più eclatanti riguarda la scala di accesso a un ufficio comunale e che, pertanto, non consente ai cittadini in sedia a rotelle di accedervi autonomamente.
Altre tipologie di barriere architettoniche sono:
- marciapiedi molto stretti, su cui faticano a transitare persone che spingono un passeggino oppure costretti su sedie a rotelle;
- negli ambienti interni, un dislivello presente nel pavimento del bagno;
- corrimano installati troppo in alto o, comunque, a un’altezza non corretta, tale per cui un ipovedente sarebbe disorientato nell’utilizzarlo.
Per conoscere nel dettaglio quali categorie comprendano le barriere architettoniche è possibile riferirsi al DM 236/89, che oltre agli esempi sopra richiamati indica anche la mancanza di accorgimenti necessari a consentire l’orientamento di fonti di pericolo per sordi, ipovedenti e ciechi.
Il decreto in questione disciplina una serie di accorgimenti che tecnici e progettisti hanno l’obbligo di osservare, tanto che il successivo decreto attuativo è molto preciso nel delineare i requisiti delle costruzioni, che sono:
- accessibilità: si tratta della capacità di raggiungere, in totale autonomia, locali interni di edifici e di usufruirne, senza incorrere in pericoli di qualsivoglia natura;
- visitabilità: è definita come la possibilità, anche da parte dei soggetti con scarsa mobilità, di accedere agli edifici e di utilizzare i servizi igienici;
- adattabilità: prevede la possibilità, anche nel breve periodo, di modificare in tutto o in parte elementi di un edificio, per renderlo conforme alle esigenze di persone con limitata capacità di deambulazione o che siano portatrici di handicap, a costi limitati.
Naturalmente esistono differenze per i fabbricati privati e pubblici, per i quali sono state emanate specifiche norme, che prevedono determinate misure per porte di accesso, servizi igienici, montascale e rampe.
In generale, tuttavia, eliminare le barriere architettoniche significa porre in essere una serie di interventi volti a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai disabili un completo, autonomo e libero accesso (con successiva fruizione) di uno spazio in un edificio.
Le agevolazioni fiscali previste per la rimozione delle barriere architettoniche
L’Agenzia delle Entrate prevede apposite agevolazioni fiscali in favore dei contribuenti che provvedono, in un determinato periodo di tempo stabilito dalla legge, alla rimozione di barriere architettoniche.
Ad oggi, vi sono differenti categorie di agevolazioni, e in particolare:
- detrazione IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) per chi intraprende opere di ristrutturazione edilizia su un immobile;
- una nuova detrazione, in misura pari al 75% dell’importo ammissibile, valida unicamente per l’anno 2022. Tale agevolazione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022;
- il cosiddetto Superbonus del 15% per gli interventi “trainati”, a patto che siano previsti ed effettuati unitamente a opere “trainanti”.
Per quanto riguarda le categorie di interventi di ristrutturazione edilizia effettuate sugli immobili, la detrazione IRPEF si applica nella misura del 50% su un tetto massimo di 96.000 €, per spese affrontate nel periodo che intercorre tra il 26/06/2012 e il 31/12/2021;
detrazione IRPEF nella misura del 36% su importo non superiore a 48.000 € per opere eseguite a partire dal 1/1/2022.
Quali sono le categorie degli interventi ammissibili di eliminazione delle barriere architettoniche, ai fini delle detrazioni fiscali?
Innanzitutto, fanno parte di tali opere l’installazione di ascensori e montacarichi, oppure i lavori effettuati mediante l’intelligenza artificiale e la robotica, che hanno lo scopo di incrementare e favorire la mobilità interna ed esterna dei soggetti con ridotta capacità di movimento o siano affetti da handicap grave.
Attenzione, perché tale detrazione non è cumulabile con l’altra, del 19%, prevista per le spese sanitarie relative all’acquisto di presidi di sollevamento.
Un accorgimento che è necessario osservare è che, nel caso in cui si acquistino unicamente strumenti o beni mobili, la detrazione fiscale non sarà applicabile.
La detrazione fiscale per la rimozione delle barriere architettoniche prevista per il 2022
Per quel che attiene alle detrazioni in vigore per il 2022, introdotte dalla Legge di Bilancio (L. 234/2021), sono ammissibili le spese, sostenute unicamente nel corso di quest’anno solare, per la rimozione delle barriere architettoniche e, quindi, non di nuova costruzione.
L’agevolazione consiste in una detrazione IRPEF con aliquota 75%, da ripartire in 5 quote di pari importo nella dichiarazione dei redditi, per spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
Gli importi complessivi sono i seguenti:
- 50.000 € per case unifamiliari o, se bi- o plurifamiliari, che dispongano di accessi indipendenti;
- 40.000 € per ciascuna unità immobiliare inserita in un edificio, se questo è composto da un numero di unità fino a 8;
- 30.000 € per ogni unità immobiliare, se presenti in numero superiore a 8 in un edificio.
I requisiti di progettazione per beneficiare delle detrazioni sono quelli indicati dal Decreto n. 236/89, in cui sono menzionati i criteri di accessibilità, visitabilità ed adattabilità.
Un elemento importante da considerare è che fanno parte delle opere ammisibili alle detrazioni anche quelli che hanno ad oggetto l’automazione degli impianti, sia di interi edifici, sia di singole unità immobiliari, con lo scopo di eliminare le barriere architettoniche.
Nel caso in cui vi sia un impianto preesistente e questo fosse smaltito, sarà possibile usufruire della detrazione anche per il suo smaltimento e/o la bonifica.
Per quel che attiene al Superbonus per gli interventi cosiddetti “trainati”, questi devono essere inderogabilmente abbinati a opere “trainanti”.
Tale detrazione si applica alle spese sostenute dal 1/1/2021 e l’aliquota è del 110%. È indispensabile che tali opere siano eseguite insieme ad altre definite principali ai fini dell’ammissibilità al Superbonus, in particolare lavori di isolamento termico, nuova installazione o sostituzione dell’impiantistica relativa alla climatizzazione invernale a pompa di calore.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la seguente risorsa online: agevolazioni montascale e ausili disabili.
Un’altra fonte completa e meritevole di essere consultata è la seguente: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/05/24/criterio-cassa-bonus-barriere-architettoniche-2022